In Cassazione, tra le oltre, cose, il notaio ribadisce di essersi limitato a un'autentica minore senza ricevere alcun atto notarile e, pertanto, di non avere avuto alcun obbligo di controllare la legalità (formale e sostanziale) del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell'ambito della convenzione conclusa in sede di
negoziazione assistita per la loro
separazione consensuale, e conseguentemente di non aver avuto alcun obbligo di iscrizione del medesimo verbale a repertorio, di metterlo a raccolta e, tantomeno, di provvedere alla celere trascrizione dello stesso.
Una tesi che gli Ermellini non condividono. Il menzionato D.L. n. 132/2014, si legge nel provvedimento, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d,
procedura di negoziazione assistita da avvocati, nuovo strumento di composizione amichevole delle liti.
L'art. 5, dispone che l'accordo che compone la controversia debba essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ancora, si prevede che, quando le parti, con l'accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Separazione o divorzio: poteri certificativi avvocati nella negoziazione
La procedura di
negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di addivenire a
soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione. Si tratta di un procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da individuarsi nella necessaria presenza di
almeno un avvocato per parte e nel coinvolgimento del Procuratore della Repubblica.
Il legislatore, nel disciplinare i
poteri certificativi dell'avvocato nell'ambito della
negoziazione assistita delle separazioni e dei divorzi, fa rinvio a guanto dispone in materia l'art. 5, il quale, come si è detto, in caso di trasferimenti immobiliari prevede, ai fini della trascrizione dell'accordo, che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Sicché, dal combinato disposto dell'art. 5 , comma 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, emerge che, per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell'accordo di separazione o
divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti. Ciò anche in conformità con il disposto dell'art. 2657, comma 1, c.c., secondo cui "la trascrizione non si può eseguire se non in forza di
sentenza, di atto pubblico o di
scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente".
Pertanto, il fatto che l'accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del
matrimonio raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione e
divorzio, non incide sulla necessità che, quando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizione, debba essere
autenticato dal pubblico ufficiale a ciò preposto.È dunque sbagliato affermare che il notaio non debba compiere alcun controllo in quanto l'obbligo del controllo della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico gravi sugli avvocati nelle ipotesi di cui al menzionato art, 5, comma 3.
In conclusione, la Corte afferma il seguente principio di diritto: "ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di
proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6, d.l. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132 del 2014, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di
separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3".
Nel caso di specie discende la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, in quanto il notaio ricorrente aveva l'obbligo di procedere nelle forme previste dall'art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell'atto nel repertorio e di conservazione e raccolta, nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile.